La norma italiana che regola l’acquisizione delle opere non amovibili costruite sulle spiagge da parte dello Stato italiano al termine di una concessione non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Questa è la decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che si è espressa sul ricorso presentato dalla Società italiana imprese balneari contro il Comune di Rosignano Marittimo (Livorno).
Il contenzioso ha avuto origine dall’appello presentato dalla Siib al Consiglio di Stato dopo che le opere costruite dalla società nel suo stabilimento balneare a Rosignano Marittimo erano state acquisite a titolo gratuito dallo Stato al termine della concessione, in base al codice di navigazione italiano, con conseguente pagamento di canoni demaniali maggiorati.
Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia europea se la norma nazionale che prevede l’acquisizione automatica delle opere non amovibili costruite su una spiaggia dallo Stato alla scadenza della concessione rappresenti una restrizione alla libertà di stabilimento. La Corte ha stabilito che questa norma non costituisce una restrizione, in quanto si applica a tutti gli operatori che svolgono attività in Italia.
La norma del codice di navigazione italiano non riguarda le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico-ricreativa sul demanio pubblico marittimo, ma semplicemente stabilisce che le opere non amovibili siano incamerate nel demanio pubblico alla scadenza della concessione senza compensazione finanziaria.
Secondo la Corte Ue, l’appropriazione gratuita delle opere da parte dello Stato è parte dell’inalienabilità del demanio pubblico, che rimane di proprietà pubblica e le autorizzazioni di occupazione sono revocabili. La Siib, quindi, era consapevole di queste regole.
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